Art. 18
In vigore dal 18 gen 2016
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e
b)
a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.
Storico versioni
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