Art. 13
Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite
In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia se provvede a quanto segue:
a)
registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all', paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/65/CE;
b)
conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dell'OICVM;
c)
riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;
d)
esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori;
e)
valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell'intera catena di custodia e comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento degli eventuali rischi significativi individuati;
f)
introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
g)
verifica del diritto di proprietà dell'OICVM, o del diritto di proprietà della società di gestione che agisce per suo conto, sulle attività in questione.
2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, ha delegato ad un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite è comunque vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).
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