Art. 12

Strumenti finanziari da tenere in custodia

In vigore dal 17 dic 2015
Strumenti finanziari da tenere in custodia 1.   Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che non possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario quando soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) si tratta di strumenti finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettera h), della direttiva 2009/65/CE o di valori mobiliari che incorporano strumenti derivati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2009/65/CE; b) si tratta di strumenti che possono essere registrati o tenuti su un conto titoli a nome, direttamente o indirettamente, del depositario. 2.   Non sono tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome direttamente dell'OICVM presso l'emittente stesso o il suo agente, quale il conservatore o l'agente di trasferimento. 3.   Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi in ogni caso nel novero delle funzioni di custodia del depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:438:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2016/438 — Strumenti finanziari da tenere in custodia | Portale Normativo