Art. 10
Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM
In vigore dal 17 dic 2015
Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE se assicura un monitoraggio effettivo e adeguato dei flussi di cassa dell'OICVM, in particolare provvedendo almeno a:
a)
garantire che il contante dell'OICVM sia registrato integralmente in conti aperti presso una banca centrale o un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ovvero un ente creditizio autorizzato in un paese terzo in cui sono richiesti conti in contante ai fini delle operazioni dell'OICVM, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo;
b)
applicare procedure efficaci e adeguate per la riconciliazione di tutti i movimenti di cassa ed effettuare tali riconciliazioni quotidianamente o, per i movimenti di cassa infrequenti, quando il movimento di cassa si verifica;
c)
applicare procedure atte a individuare, alla chiusura di ciascuna giornata operativa, i flussi di cassa significativi e i flussi di cassa potenzialmente non in linea con le operazioni dell'OICVM;
d)
riesaminare periodicamente l'adeguatezza di dette procedure, anche riesaminando, almeno una volta l'anno, l'intero processo di riconciliazione e provvedere a che esso includa i conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
e)
monitorare su base continuativa i risultati delle riconciliazioni e gli interventi attuati in risposta alle discrepanze rilevate nelle procedure di riconciliazione e informare la società di gestione o la società di investimento qualora una discrepanza non sia stata sanata senza indebito ritardo, nonché le autorità competenti, qualora la situazione non possa essere sanata;
f)
verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle dell'OICVM.
Per valutare l'equivalenza dei requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi del paese terzo di cui alla lettera a), le autorità competenti tengono conto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. La società di gestione o la società di investimento provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e informazioni concernenti un conto in contante aperto presso un terzo in modo da poter procedere alla propria procedura di riconciliazione.
Storico versioni
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