Art. 11

Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario sia informato dei pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all'atto della sottoscrizione di quote dell'OICVM, alla chiusura di ciascuna giornata operativa nella quale la società di investimento o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, ovvero la parte che agisce per conto dell'OICVM quale l'agente di trasferimento, riceve tali pagamenti oppure un ordine dall'investitore. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le altre informazioni pertinenti di cui necessita per garantire, in conformità all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, che i pagamenti siano registrati in conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario stesso.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2016/438 — Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione | Portale Normativo