Art. 22

Nomina del depositario e delega della custodia

In vigore dal 17 dic 2015
Nomina del depositario e delega della custodia 1.   Ai fini della scelta e della nomina del depositario la società di gestione o la società di investimento predispone una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. 2.   La società di gestione o la società di investimento che nomina un depositario con cui ha un legame o un legame di gruppo conserva prove documentali degli elementi seguenti: a) valutazione comparativa dei pregi della nomina di un depositario che ha un legame o un legame di gruppo con la società di gestione o la società di investimento rispetto ai pregi della nomina di un depositario che ne è privo, tenuto conto perlomeno dei costi, delle competenze, della situazione finanziaria e della qualità dei servizi offerti da tutti i depositari valutati; b) relazione, basata sulla valutazione di cui alla lettera a), che illustra il modo in cui la nomina soddisfa i criteri oggettivi prestabiliti menzionati al paragrafo 1 e risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. 3.   La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 1. 4.   La società di gestione o la società di investimento motiva agli investitori dell'OICVM, su loro richiesta, la scelta del depositario. 5.   Il depositario predispone, per la scelta dei terzi cui potrebbe delegare funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2016/438 — Nomina del depositario e delega della custodia | Portale Normativo