Art. 23

Conflitti d'interessi

In vigore dal 17 dic 2015
Conflitti d'interessi La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per: a) individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame; b) adottare tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi. Se il conflitto d'interessi di cui al primo comma si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2016/438 — Conflitti d'interessi | Portale Normativo