Art. 23
Conflitti d'interessi
In vigore dal 17 dic 2015
Conflitti d'interessi
La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per:
a)
individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame;
b)
adottare tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi.
Se il conflitto d'interessi di cui al primo comma si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.
Storico versioni
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