Art. 15
Due diligence
In vigore dal 17 dic 2015
Due diligence
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se attua e applica una procedura adeguata e documentata di due diligence per la selezione e il monitoraggio costante del terzo cui saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma di detto articolo 22 bis. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale.
2. Nella selezione e nella nomina del terzo cui saranno delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute al fine di assicurare che l'affidamento a tale terzo offra un livello adeguato di tutela degli strumenti finanziari. Il depositario provvede almeno a:
a)
valutare il quadro regolamentare e giuridico, compresi il rischio paese, il rischio di custodia e l'esecutività del contratto concluso con il terzo. La valutazione permette al depositario, in particolare, di determinare le ripercussioni della potenziale insolvenza del terzo sulle attività e sui diritti dell'OICVM;
b)
se il terzo è ubicato in un paese terzo, valutare l'esecutività delle disposizioni contrattuali di cui alla lettera a) in base al parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente da esso e dal terzo;
c)
valutare se le pratiche, le procedure e i controlli interni del terzo sono atti ad assicurare un livello elevato di cura e tutela delle attività dell'OICVM;
d)
valutare se la solidità finanziaria e la reputazione del terzo sono consone ai compiti delegati. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal potenziale terzo sia su altri dati e informazioni;
e)
accertare che il terzo abbia le capacità operative e tecnologiche che gli consentono di esercitare i compiti di custodia ad esso delegati garantendo un livello elevato di tutela e sicurezza.
3. Il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel monitoraggio costante, al fine di assicurare che il terzo continui a soddisfare i criteri stabiliti al paragrafo 2 e le condizioni previste all'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettere da a) a e), della direttiva 2009/65/CE, e provvede almeno a:
a)
monitorare le prestazioni del terzo e la relativa conformità ai criteri stabiliti dal depositario stesso;
b)
assicurare che il terzo mantenga un livello elevato di cura, prudenza e diligenza nell'esercizio dei compiti di custodia e, in particolare, che separi efficacemente gli strumenti finanziari conformemente agli obblighi di cui all';
c)
riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare le attività al terzo e comunicare senza indebito ritardo qualsiasi loro variazione alla società di gestione o alla società di investimento. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal terzo sia su altri dati e informazioni. In periodo di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio, la frequenza e l'ampiezza del riesame aumentano;
d)
monitorare che sia osservato il divieto stabilito all', paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE;
e)
monitorare che sia osservato il divieto stabilito all' della direttiva 2009/65/CE e che siano rispettate le prescrizioni degli articoli da 21 a 24 del presente regolamento.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.
5. Il depositario predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui nomina un terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE. Il piano di emergenza include l'indicazione dell'eventuale prestatore alternativo.
6. Qualora il terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE non soddisfi più i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il depositario adotta le misure, risoluzione del contratto compresa, che rispondono al miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.
7. Il depositario che ha delegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE a un terzo ubicato in un paese terzo si accerta che l'accordo concluso con il terzo permetta la risoluzione anticipata, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori, qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo o qualora vengano meno le condizioni stabilite dalla normativa e dalla giurisprudenza.
8. Il depositario informa immediatamente la società di gestione o la società di investimento qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE oppure non garantiscano più che le attività degli OICVM clienti del depositario siano escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE.
9. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 8 la società di gestione o l'impresa di investimento ne informa immediatamente l'autorità competente e pondera tutte le misure appropriate in relazione alle pertinenti attività dell'OICVM, cessione compresa, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.
Storico versioni
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