Art. 13 · Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite

Art. 13

Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite 1.   Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia se provvede a quanto segue: a) registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all', paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/65/CE; b) conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dell'OICVM; c) riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE; d) esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori; e) valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell'intera catena di custodia e comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento degli eventuali rischi significativi individuati; f) introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza; g) verifica del diritto di proprietà dell'OICVM, o del diritto di proprietà della società di gestione che agisce per suo conto, sulle attività in questione. 2.   Il depositario che, a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, ha delegato ad un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite è comunque vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).
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