Art. 22
Proroga ad hoc dei termini
In vigore dal 25 nov 2015
Proroga ad hoc dei termini
In circostanze straordinarie, la Commissione può prorogare i termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 o 2, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta dell'Autorità, laddove la natura della questione giustifichi una proroga adeguata.
La Commissione informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
Storico versioni
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