Art. 17

Parere dell'Autorità in merito ad un alimento tradizionale da un paese terzo

In vigore dal 25 nov 2015
Parere dell'Autorità in merito ad un alimento tradizionale da un paese terzo 1.   L'Autorità adotta il proprio parere entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda valida. 2.   Nel valutare la sicurezza di un alimento tradizionale da un paese terzo, l'Autorità considera i seguenti fattori: a) se la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo sia attestato da dati attendibili presentati dal richiedente a norma degli ; b) se la composizione dell'alimento e le condizioni d'uso, non presentino un rischio di sicurezza per la salute umana nell'Unione; c) se, laddove un alimento tradizionale da un paese terzo sia destinato a sostituirne un altro, non differisca da quest'ultimo in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale. 3.   L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente. 4.   Il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l'Autorità domandi al richiedente informazioni aggiuntive. L'Autorità precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e ne informa la Commissione. Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità, il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga. 5.   Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono fornite all'Autorità entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, l'Autorità redige il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili. 6.   Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette dette informazioni all'Autorità. In tal caso l'Autorità emette il proprio parere entro il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1. 7.   L'Autorità mette le informazioni aggiuntive fornite a norma dei paragrafi 4 e 6 a disposizione della Commissione e degli Stati membri.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2015/2283 — Parere dell'Autorità in merito ad un alimento tradizionale da un paese terzo | Portale Normativo