Art. 19

Aggiornamenti dell'elenco dell'Unione concernenti alimenti tradizionali autorizzati da paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2015
Aggiornamenti dell'elenco dell'Unione concernenti alimenti tradizionali autorizzati da paesi terzi Si applicano gli articoli da 10 a 13 per eliminare un alimento tradizionale da un paese terzo dall'elenco dell'Unione o per aggiungere, eliminare o modificare le specifiche, le condizioni d'uso, i requisiti specifici aggiuntive in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato associati all'inserimento di un alimento tradizionale da un paese terzo nell'elenco dell'Unione.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2015/2283 — Aggiornamenti dell'elenco dell'Unione concernenti alimenti tradizionali autorizzati da paesi terzi | Portale Normativo