Art. 21

Informazioni aggiuntive relative alla gestione del rischio

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni aggiuntive relative alla gestione del rischio 1.   Quando sollecita ad un richiedente informazioni aggiuntive su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, d'intesa con il richiedente, un termine entro cui fornire tali informazioni. In questo caso, il termine di cui all', paragrafi 1 o 2, o all', paragrafo 1, può essere prorogato di conseguenza. La Commissione informa gli Stati membri di tale proroga e mette a loro disposizione le informazioni aggiuntive non appena pervenute. 2.   Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 non pervengono entro l'ulteriore termine di cui al medesimo paragrafo, la Commissione agisce sulla base delle informazioni disponibili.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2015/2283 — Informazioni aggiuntive relative alla gestione del rischio | Portale Normativo