Art. 12
Autorizzazione di un nuovo alimento e aggiornamenti dell'elenco dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Autorizzazione di un nuovo alimento e aggiornamenti dell'elenco dell'Unione
1. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all', paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione, tenendo conto di quanto segue:
a)
delle condizioni di cui all', lettere a) e b) e, se del caso, lettera c);
b)
delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, compreso il principio di precauzione di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002;
c)
del parere dell'Autorità;
d)
di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Laddove la Commissione non abbia chiesto un parere dell'Autorità a norma dell', paragrafo 2, il termine di sette mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha inizio alla data in cui una domanda valida è ricevuta dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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