Art. 10

Procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione

In vigore dal 25 nov 2015
Procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione 1.   La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all' è avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata alla Commissione da un richiedente. La Commissione mette tale domanda a disposizione degli Stati membri senza ritardo. La Commissione pubblica una sintesi della domanda sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente articolo. 2.   La domanda di autorizzazione contiene: a) il nome e il domicilio del richiedente; b) il nome e la descrizione del nuovo alimento; c) la descrizione del/i processo/i di produzione; d) la composizione dettagliata del nuovo alimento; e) prove scientifiche attestanti che il nuovo alimento non presenta rischi associati alla sicurezza per la salute umana; f) se del caso, il/i metodo/i di analisi; g) una proposta relativa alle condizioni d'uso previsto e ai requisiti specifici di etichettatura per non indurre in errore i consumatori o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari. 3.   Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») emette il suo parere se l'aggiornamento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana. 4.   Quando ai nanomateriali ingegnerizzati menzionati all', paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), sono applicate metodologie di analisi, il richiedente fornisce una spiegazione dell'idoneità scientifica di queste ultime per i nanomateriali e, se del caso, degli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei materiali in questione. 5.   La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo prodotto alimentare e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all' si conclude con l'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'. 6.   In deroga al paragrafo 5, la Commissione può porre termine alla procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere all'aggiornamento se lo considera ingiustificato. In tal caso, la Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dell'Autorità, nonché di ogni altro fattore legittimo pertinente all'aggiornamento in esame. La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento. La Commissione rende disponibile al pubblico l'elenco di tali domande. 7.   Il richiedente può ritirare la sua domanda in qualsiasi momento, interrompendo in tal modo la procedura.
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