Art. 13

Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per le domande

In vigore dal 25 nov 2015
Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per le domande Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione adotta atti di esecuzione relativi: a) al contenuto, alla redazione e alla presentazione della domanda di cui all', paragrafo 1; b) alle modalità di verifica tempestiva della validità di tali domande; c) alla natura delle informazioni da includere nel parere dell'Autorità di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2015/2283 — Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per le domande | Portale Normativo