Art. 15
Procedura di notifica dell'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo
In vigore dal 25 nov 2015
Procedura di notifica dell'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo
1. La Commissione inoltra agli Stati membri e all'Autorità la notifica valida di cui all' senza indugio ed entro un mese dalla verifica della validità della notifica.
2. Entro quattro mesi dalla data in cui la notifica valida è inoltrata dalla Commissione a norma del paragrafo 1, uno Stato membro o l'Autorità possono presentare alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame.
3. La Commissione informa il richiedente di eventuali obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza non appena vengono presentate. Gli Stati membri, l'Autorità e il richiedente sono informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 2.
4. In assenza di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza sollevate a norma del paragrafo 2 entro il termine di cui allo stesso paragrafo, la Commissione autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame e aggiorna senza indugio l'elenco dell'Unione.
Nell'inserire il prodotto nell'elenco dell'Unione, è precisato che si tratta di un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo.
Se del caso, sono specificate alcune condizioni d'uso e sono precisati i requisiti specifici di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato.
5. In caso di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza presentate alla Commissione a norma del paragrafo 2, la Commissione non autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame, né aggiorna l'elenco dell'Unione.
In tal caso, il richiedente può presentare una domanda alla Commissione a norma dell'.
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