Art. 16
Domanda di autorizzazione per un alimento tradizionale da un paese terzo
In vigore dal 25 nov 2015
Domanda di autorizzazione per un alimento tradizionale da un paese terzo
Laddove la Commissione, a norma dell', paragrafo 5, non autorizzi l'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale di un paese terzo, né aggiorna l'elenco dell'Unione, il richiedente può presentare una domanda che includa, oltre alle informazioni già fornite a norma dell', dati documentati relativi alle obiezioni motivate sulla sicurezza sollevate a norma dell', paragrafo 2.
La Commissione trasmette senza ritardo all'Autorità la domanda valida e la mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
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