Art. 18
Autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamenti dell'elenco dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamenti dell'elenco dell'Unione
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all', paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorna l'elenco dell'Unione, tenendo conto:
a)
delle condizioni di cui all', lettere a) e b) e, se del caso, lettera c);
b)
delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, compreso il principio di precauzione di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002;
c)
del parere dell'Autorità;
d)
di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può porre termine alla procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere all'aggiornamento se lo considera ingiustificato.
In tal caso, la Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dell'Autorità, nonché di ogni altro fattore legittimo pertinente all'aggiornamento in esame.
La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
3. Il richiedente può ritirare la sua domanda di cui all' in qualsiasi momento, interrompendo in tal modo la procedura.
Storico versioni
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