Art. 23
Riservatezza delle domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Riservatezza delle domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione
1. I richiedenti possono domandare che alcune informazioni presentate a norma del presente regolamento siano oggetto di trattamento riservato nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere alla loro posizione concorrenziale.
2. Ai fini del paragrafo 1, i richiedenti indicano per quali parti delle informazioni comunicate desiderano un trattamento riservato e forniscono tutti i dettagli necessari per motivare la richiesta di riservatezza. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.
3. Dopo essere stati informati della posizione della Commissione, i richiedenti possono ritirare la loro domanda entro tre settimane, durante le quali è rispettata la riservatezza delle informazioni fornite.
4. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 3, qualora un richiedente non abbia ritirato la domanda e in caso di disaccordo, la Commissione decide quali parti di informazioni debbano rimanere riservate e, nel caso in cui sia presa una decisione, informa gli Stati membri e il richiedente di conseguenza.
Le seguenti informazioni non sono tuttavia oggetto di riservatezza:
a)
il nome e il domicilio del richiedente;
b)
il nome e la descrizione del nuovo alimento;
c)
le condizioni d'uso proposte del nuovo alimento;
d)
una sintesi degli studi presentati dal richiedente;
e)
i risultati degli studi effettuati per dimostrare la sicurezza del prodotto;
f)
se del caso, i metodi di analisi;
g)
qualsiasi divieto o restrizione imposti all'alimento da parte di un paese terzo;
5. La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità prendono le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 4 e da essi ricevute nel quadro del presente regolamento, fatta eccezione per le informazioni per cui è previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per tutelare la salute umana.
6. Se un richiedente ritira la propria domanda, la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità non divulgano le informazioni riservate, comprese le informazioni sul cui carattere riservato le opinioni della Commissione e del richiedente divergono.
7. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non pregiudica lo scambio delle informazioni relative alla domanda tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità.
8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi da 1 a 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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