Art. 22 · Proroga ad hoc dei termini

Art. 22

Proroga ad hoc dei termini

In vigore dal 25 nov 2015
Proroga ad hoc dei termini In circostanze straordinarie, la Commissione può prorogare i termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 o 2, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta dell'Autorità, laddove la natura della questione giustifichi una proroga adeguata. La Commissione informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2283:oj#art-22