Art. 242
Restituzione o rimozione dei campioni prelevati
In vigore dal 24 nov 2015
Restituzione o rimozione dei campioni prelevati
( del codice)
1. I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti:
a)
se i campioni sono stati distrutti a causa dell’analisi o della visita;
b)
se i campioni devono essere conservati dall’autorità doganale per una delle seguenti finalità:
i)
ulteriore visita;
ii)
ricorso o procedimenti giudiziari.
2. Se il dichiarante non presenta una domanda per i campioni da restituire, le autorità doganali possono esigere che l’interessato ritiri i campioni giacenti o proceda alla loro rimozione conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del codice.
Storico versioni
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