Art. 189
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile
In vigore dal 24 nov 2015
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile
( del codice)
1. Se una nave marittima o un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione subisce una deviazione e si prevede che arrivi prima ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come paese di transito, l’operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata.
Il primo comma non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’ del codice.
2. L’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 1, comunica la deviazione all’ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l’ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell’analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata.
Storico versioni
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