Art. 133

Valutazione delle condizioni e prestazioni

In vigore dal 24 nov 2015
Valutazione delle condizioni e prestazioni (, paragrafo 3, lettera b), del codice) Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti: a) un’attività cui si applica l’, paragrafo 2, del presente regolamento; b) un elemento del valore in dogana ai sensi dell’ del codice.
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Art. 133 Regolamento (UE) 2015/2447 — Valutazione delle condizioni e prestazioni | Portale Normativo