Art. 133
Valutazione delle condizioni e prestazioni
In vigore dal 24 nov 2015
Valutazione delle condizioni e prestazioni
(, paragrafo 3, lettera b), del codice)
Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:
a)
un’attività cui si applica l’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
un elemento del valore in dogana ai sensi dell’ del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-133