Art. 132

Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi

In vigore dal 24 nov 2015
Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi (, paragrafo 1, del codice) Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica; b) il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni: i) un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana; ii) un obbligo legale applicabile alle merci; c) l’adeguamento è effettuato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana.
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Art. 132 Regolamento (UE) 2015/2447 — Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi | Portale Normativo