Art. 132
Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi
In vigore dal 24 nov 2015
Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi
(, paragrafo 1, del codice)
Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica;
b)
il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:
i)
un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana;
ii)
un obbligo legale applicabile alle merci;
c)
l’adeguamento è effettuato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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