Art. 130
Riduzioni
In vigore dal 24 nov 2015
Riduzioni
(, paragrafi 1 e 2, del codice)
1. Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.
2. Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.
Storico versioni
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