Art. 191
Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
( del codice)
1. La procedura di consultazione di cui all’ del presente regolamento si applica in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo prima che sia adottata la decisione di autorizzare il funzionamento delle strutture di deposito per la custodia temporanea che interessano più di uno Stato membro, a meno che l’autorità doganale competente a prendere la decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.
Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione deve ottenere il consenso delle autorità doganali consultate.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la richiesta e il progetto di autorizzazione alle autorità doganali consultate al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
3. Le autorità doganali consultate comunicano le loro obiezioni o il loro accordo entro 30 giorni dalla data in cui è stato loro comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.
Se sono comunicate obiezioni entro tale periodo e non viene raggiunto un accordo tra le autorità consultate e le autorità richiedenti entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione è concessa solo per la parte della domanda che non ha dato luogo a obiezioni.
Se le autorità doganali consultate non comunicano eventuali obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.
Storico versioni
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