Art. 14

Consultazione tra le autorità doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Consultazione tra le autorità doganali ( del codice) 1.   Se un’autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l’adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l’adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adozione della decisione in questione. L’autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata. Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione. 2.   Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi: a) se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo; b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata. 3.   Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti. 4.   La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2015/2447 — Consultazione tra le autorità doganali | Portale Normativo