Art. 14
Consultazione tra le autorità doganali
In vigore dal 24 nov 2015
Consultazione tra le autorità doganali
( del codice)
1. Se un’autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l’adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l’adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adozione della decisione in questione. L’autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.
Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione.
2. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:
a)
se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo;
b)
se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.
3. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
4. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.
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