Art. 15
Revoca di una decisione favorevole
In vigore dal 24 nov 2015
Revoca di una decisione favorevole
( del codice)
Una decisione sospesa a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall’autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.
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