Art. 28

Standard di sicurezza

In vigore dal 24 nov 2015
Standard di sicurezza [, lettera e), del codice] 1.   Il criterio di cui all’, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti: a) gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato; b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture; c) sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico; d) il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale; e) il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni; f) il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti; g) il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza; h) il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza. 2.   Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all’, lettera e), del codice. I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’, lettera e), del codice. I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato. 3.   Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’ del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (10), i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all’, lettera e), del codice.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2015/2447 — Standard di sicurezza | Portale Normativo