Art. 3
Sicurezza dei sistemi elettronici
In vigore dal 24 nov 2015
Sicurezza dei sistemi elettronici
(, paragrafo 1, del codice)
1. Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l’esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.
2. Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa.
3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l’operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
Storico versioni
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