Art. 5
Disponibilità dei sistemi elettronici
In vigore dal 24 nov 2015
Disponibilità dei sistemi elettronici
(, paragrafo 1, del codice)
1. La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell’attività economica.
2. Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l’elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti.
3. I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:
a)
in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;
b)
in casi di forza maggiore.
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