Art. 5

Disponibilità dei sistemi elettronici

In vigore dal 24 nov 2015
Disponibilità dei sistemi elettronici (, paragrafo 1, del codice) 1.   La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell’attività economica. 2.   Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l’elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti. 3.   I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica: a) in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi; b) in casi di forza maggiore.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2015/2447 — Disponibilità dei sistemi elettronici | Portale Normativo