Art. 4
Conservazione dei dati
In vigore dal 24 nov 2015
Conservazione dei dati
(, paragrafo 1, del codice)
Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.
Storico versioni
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