Art. 2
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati
In vigore dal 24 nov 2015
Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati
(, paragrafo 2, del codice)
1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 2, del codice e all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A.
2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 2, del codice e all’ del regolamento delegato (UE) …/… per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell’allegato B.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema ITV e del sistema Sorveglianza 2, i codici e i formati di cui all’allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi (6).
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO, i codici e i formati di cui all’allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all’allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici di cui all’allegato B sono facoltativi per gli Stati membri.
Fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all’allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici richiesti per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.
Fino alle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione nell’ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (7), gli Stati membri provvedono affinché i codici e i formati utilizzati per la notifica della presentazione consentano di presentare le merci conformemente all’ del codice.
4. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU, i formati e i codici previsti nell’allegato A per le domande e le autorizzazioni seguenti sono facoltativi per gli Stati membri:
a)
le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
b)
le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
c)
le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
d)
le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’ del codice;
e)
le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;
f)
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;
g)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo della dichiarazione semplificata;
h)
le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;
i)
le domande e le autorizzazioni relative all’iscrizione nelle scritture del dichiarante;
j)
le domande e le autorizzazioni relative all’autovalutazione;
k)
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;
l)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del perfezionamento attivo;
m)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del perfezionamento passivo;
n)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del regime di uso finale;
o)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo dell’ammissione temporanea;
p)
le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale;
q)
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;
r)
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
s)
le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
t)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo di sigilli di un modello particolare;
u)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo delle dichiarazioni di transito con una serie di dati ridotta;
v)
le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana.
Quando scelgono di non utilizzare determinati codici e formati nel corso del periodo di transizione, gli Stati membri si accertano di aver predisposto procedure efficaci che consentano loro di verificare il rispetto delle condizioni di concessione dell’autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-2