Art. 4 · Conservazione dei dati

Art. 4

Conservazione dei dati

In vigore dal 24 nov 2015
Conservazione dei dati (, paragrafo 1, del codice) Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.
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