Art. 7
Sistema elettronico connesso al numero EORI
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico connesso al numero EORI
( del codice)
1. Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni connesse al numero EORI deve essere utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice («sistema EORI»).
Le informazioni sono rese disponibili dall’autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all’attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.
2. Per ciascuna persona viene assegnato un solo numero EORI.
3. Il formato e i codici dei dati memorizzati nel sistema EORI sono stabiliti nell’allegato 12-01.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i formati e i codici di cui all’allegato 12-01 non si applicano.
Fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono quelli indicati nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.
5. Quando raccolgono i dati di cui al punto 4 dell’allegato 12-01, gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati i formati e i codici di cui all’allegato 12-01.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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