Art. 9
Procedura specifica per il diritto di essere sentiti
In vigore dal 24 nov 2015
Procedura specifica per il diritto di essere sentiti
(, paragrafo 6, del codice)
1. Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all’, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:
a)
i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;
b)
i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all’ del codice;
c)
i risultati del controllo a posteriori di cui all’ del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;
d)
i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;
e)
il rilascio di una prova dell’origine da parte delle autorità doganali;
f)
i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.
2. Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l’interessato può:
a)
esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure
b)
chiedere una comunicazione a norma dell’, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).
L’interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.
3. Quando le autorità doganali adottano una decisione che arreca pregiudizio all’interessato, esse registrano se tale persona ha espresso o no il proprio punto di vista in conformità del paragrafo 2, lettera a).
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