Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2015
Definizioni
(1) Ai fini del presente regolamento si applica l’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (5) della Commissione.
(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «bagaglio a mano»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile;
(2) «ufficio doganale di presentazione»: l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;
(3) «bagaglio registrato»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;
(4) «merci identiche»: nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;
(5) «aeroporto internazionale dell’Unione»: qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
(6) «volo intraunionale»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione;
(7) «prodotti trasformati principali»: i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo;
(8) «attività di commercializzazione»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;
(9) «prodotti trasformati secondari»: i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;
(10) «aeromobili d’affari o da turismo»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
(11) «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;
(12) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;
(13) «ufficio doganale di transito»:
a)
l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure
b)
l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito;
(14) «merci similari»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.
Storico versioni
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