Art. 3 · Sicurezza dei sistemi elettronici

Art. 3

Sicurezza dei sistemi elettronici

In vigore dal 24 nov 2015
Sicurezza dei sistemi elettronici (, paragrafo 1, del codice) 1.   Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l’esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione. 2.   Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa. 3.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l’operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-3