Art. 26
Solvibilità finanziaria
In vigore dal 24 nov 2015
Solvibilità finanziaria
[, lettera c), del codice]
1. Il criterio di cui all’, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
a)
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
b)
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
c)
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell’, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Storico versioni
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