Art. 141
Valore in dogana di merci identiche o similari
In vigore dal 24 nov 2015
Valore in dogana di merci identiche o similari
[, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]
1. Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell’, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.
Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.
2. Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
3. Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.
4. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nell’Unione.
5. Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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