Art. 243

Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci

In vigore dal 24 nov 2015
Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci ( del codice) 1.   Quando le autorità doganali verificano l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana, esse registrano che la verifica è stata eseguita e annotano i risultati di tale verifica. Se l’esame ha interessato solo una parte delle merci, le merci esaminate sono registrate. Se il dichiarante era assente, la sua assenza è registrata. 2.   Le autorità doganali informano il dichiarante in merito ai risultati della verifica. 3.   Se i risultati della verifica della dichiarazione in dogana non sono conformi alle indicazioni riportate nella dichiarazione, le autorità doganali stabiliscono e registrano quali informazioni devono essere prese in considerazione ai fini delle operazioni seguenti: a) calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri applicabili alle merci; b) calcolo delle restituzioni o degli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune; c) applicazione di ogni altra disposizione che disciplini il regime doganale al quale le merci sono vincolate. 4.   Se l’origine non preferenziale dichiarata risulta non corretta, l’origine da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 3, lettera a), è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base di qualsiasi informazione disponibile.
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Art. 243 Regolamento (UE) 2015/2447 — Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci | Portale Normativo