Art. 241

Visita di campioni

In vigore dal 24 nov 2015
Visita di campioni ( del codice) 1.   Quando la visita di campioni delle stesse merci porta a risultati differenti che richiedono trattamenti doganali diversi, si procede ove possibile al prelievo di ulteriori campioni. 2.   Se l’esito della visita dei campioni supplementari conferma i risultati differenti, si considera che le merci sono costituite da prodotti diversi in quantità corrispondenti ai risultati della visita. La stessa disposizione si applica nei casi in cui non è possibile prelevare altri campioni.
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Art. 241 Regolamento (UE) 2015/2447 — Visita di campioni | Portale Normativo