Art. 240
Prelievo di campioni
In vigore dal 24 nov 2015
Prelievo di campioni
( del codice)
1. Se l’ufficio doganale decide di effettuare un prelievo di campioni delle merci, esso ne informa il dichiarante.
2. Se il dichiarante si rifiuta di assistere al prelievo dei campioni o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.
Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono al prelievo dei campioni a rischio e spese del dichiarante.
3. I prelievi sono effettuati dalle autorità doganali. Esse possono tuttavia chiedere che i campioni siano prelevati dal dichiarante o invitare un esperto a effettuare tale prelievo sotto la loro supervisione. L’esperto è designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.
4. Le quantità prelevate non sono superiori a quelle necessarie per permettere l’analisi o il controllo approfondito, compresa l’eventuale controanalisi.
5. Le quantità prelevate a titolo di campioni non sono deducibili dalla quantità dichiarata.
6. Nel caso di una dichiarazione di esportazione o di perfezionamento passivo, il dichiarante può sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con merci identiche al fine di completare la spedizione.
Storico versioni
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