Art. 242 · Restituzione o rimozione dei campioni prelevati

Art. 242

Restituzione o rimozione dei campioni prelevati

In vigore dal 24 nov 2015
Restituzione o rimozione dei campioni prelevati ( del codice) 1.   I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti: a) se i campioni sono stati distrutti a causa dell’analisi o della visita; b) se i campioni devono essere conservati dall’autorità doganale per una delle seguenti finalità: i) ulteriore visita; ii) ricorso o procedimenti giudiziari. 2.   Se il dichiarante non presenta una domanda per i campioni da restituire, le autorità doganali possono esigere che l’interessato ritiri i campioni giacenti o proceda alla loro rimozione conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-242