Art. 198
Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo
In vigore dal 24 nov 2015
Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo
( del codice)
1. Le autorità doganali degli Stati membri possono esigere dalla società di navigazione la prova che le disposizioni dell’, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 3, e dell’, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’ del presente regolamento sono state rispettate.
2. Se un’autorità doganale constata che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate dalla società di navigazione, essa ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri in cui il servizio regolare di trasporto marittimo viene svolto, utilizzando il sistema di cui all’ del presente regolamento. Le suddette autorità adottano le misure necessarie.
Fino all’introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo è utilizzato in luogo del sistema di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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