Art. 120

Esportatore autorizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Esportatore autorizzato (, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali dell’Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. 2.   Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. 5.   Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
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Art. 120 Regolamento (UE) 2015/2447 — Esportatore autorizzato | Portale Normativo